nauticaL’età minima prevista dalla legge per comandare un’unità da diporto è la seguente:
–   per le unità a remi entro un miglio dalla costa: 14 anni
–   per le unità a vela con superficie velica superiore a mq 4: 14 anni
–   per i natanti a motore, a vela con m.a. e motovelieri: 16 anni
–   per gli acquascooter e le unità per i quali è obbligatoria la patente nautica: 18 anni

La patente nautica è obbligatoria:
1)  Per natanti e imbarcazioni da diporto:
a) quando la potenza del motore installato a bordo è superiore a 30 KW (40,8 CV) o abbiano una cilindrata superiore a:
–   750 cc, se a carburazione a due tempi
–   1000 cc, se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo
–   1300 cc, se a carburazione a quattro tempi, entrobordo
–   2000 cc, se diesel
b) quando, indipendentemente dalla potenza del motore, la navigazione si  svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa
c) per gli acquascooter, indipendentemente dalla potenza del motore e dalla cilindrata
2)  Per le navi da diporto: sempre

Le patenti abilitano:
a)  alla navigazione entro dodici miglia dalla costa
b)  alla navigazione senza alcun limite
La patente è unica ed abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 m) a motore, a vela con motore ausiliario e dei motovelieri. A richiesta dell’interessato, la patente può essere limitata al solo comando di unità da diporto a motore e/o per la navigazione entro 12 miglia.
Per i disabili non è prevista alcuna patente speciale: il regolamento consente di conseguire la patente in relazione alle loro minorazioni fisiche.
Le patenti nautiche hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio. Il periodo è ridotto a 5 anni per coloro che abbiano superato il 60° anno di età. Per le patenti speciali, rilasciate ai portatori di handicap, il periodo di validità è indicato nel documento.
La patente nautica può essere rinnovata in qualsiasi momento presso l’Ufficio marittimo o quello Provinciale che l’ha rilasciata, senza tener conto della data di scadenza, presentando la relativa domanda ed allegando un certificato di idoneità rilasciato da un medico competente.
Le patenti per il comando di unità da diporto entro sei miglia, rilasciate in base alla precedente normativa, abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; non è richiesto alcun adempimento amministrativo. In occasione del rinnovo della patente l’Ufficio marittimo o quello Provinciale provvederà alla sostituzione del documento.
Le patenti nautiche conseguite all’estero (anche se Paese dell’U.E.) non possono essere convertite con quelle italiane.